DECRETO SOSTEGNO 2021

DECRETO SOSTEGNI

Pubblichiamo il testo del Decreto legge Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 19 marzo 2021, e pubblicato nella Gazzetta del 22 marzo 2021 – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in vigore da oggi 23 marzo 2021 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Nato come Decreto Ristori 5 con il vecchio governo, questo nuovo testo è stato ribattezzato Decreto Sostegni ma si basa sulle risorse dell’ultimo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, approvato a fine gennaio nell’ultimo miglio della formazione guidata da Conte.

1) Proroghe scadenze fiscali: i rinvii nel decreto Sostegno

Tra le novità delle misure previste, quella relativa alla cancellazione delle cartelle esattoriali, ovvero viene previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (anziché fino al 2015 come inizialmente era stato previsto): delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Inoltre per tutte le rate con scadenza nell’anno 2020 vengono prorogate fino a data 31/07/2021; mentre relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio – 31 marzo – 31 maggio e 31 luglio 2021 vengono prorogate al 30 novembre 2021;
e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non, affidati all’agente di riscossione il periodo di sospensione è fino a data 31 dicembre 2021. Come si legge nel comunicato del Governo, il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:

sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; lavoro e contrasto alla povertà; salute e sicurezza; sostegno agli enti territoriali; ulteriori interventi settoriali.
Il testo del decreto si articola in 5 titoli e 41 articoli:

Titolo I sostegno alle imprese e all’economia
art. 1 (contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata iva)
art. 2 (misure di sostegno ai comuni montani)
art. 3 (fondo autonomi e professionisti)
art. 4 (proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi)
art. 5 (ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza covid-19)
art. 6 (riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
Titolo II disposizioni in materia di lavoro
art. 7 (disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)
art. 8 (nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
art. 9 (rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ilva nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)
art. 10 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)
art. 11 (rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza)
art. 12 (ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)
art. 13 (incremento del fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)
art. 14 (incremento del fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore)
art. 15 (misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)
art. 16 (disposizioni in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – naspi)
art. 17 (disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)
art. 18 (proroga navigator anpal servizi spa)
Titolo III misure in materia di salute e sicurezza
art. 19 (vaccini e farmaci)
art. 20 (covid hotel)
art. 21 (proroga delle ferme dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del ministero della difesa) – [difesa]
Titolo IV enti territoriali

art. 22 (interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)
art. 23 (rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell’esercizio 2020)
art. 24 (imposta di soggiorno)
art. 25 (fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)
art. 26 (revisione riparto contributo art. 32-quater dl 137/2020)
art. 27 (regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di stato per l’emergenza covid-19) [dpe]
art. 28 (trasporto pubblico locale) – [mims]
art. 29 (ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)
Titolo V altre disposizioni urgenti
art. 30 (misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19) [istruzione]
art. 31 (completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno) [sud]
art. 32 (misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)
art. 33 (misure per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate) [interno-giustizia- mit- difesa]
art. 34 (misure urgenti per la cultura) – [mic]
art. 35 (sostegno alle grandi imprese) – [mise]
art. 36 (misure di sostegno al sistema delle fiere) – [maeci – turismo]
art. 37 (incremento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura) – [mipaaf]
art. 38 (risorse da destinare al commissario straordinario per l’emergenza e alla protezione civile)
art. 39 (fondo per le esigenze indifferibili)
art. 40 (disposizioni finanziarie)
art. 41 (entrata in vigore)

2) Decreto Sostegno: novità sui contributi a fondo perduto

Tra le novità principali del testo del Decreto Sostegni c’è anche il nuovo meccanismo di accesso ai contributi a fondo perduto che conferma una grande svolta annunciata già a inizio anno;

il superamento dei codici ATECO con l’inclusione anche dei professionisti tra i beneficiari, e riscrive le regole d’accesso in più punti.

Come si legge nell’articolo 1 del DL numero 41 del 2021, sono diverse le novità relative ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegni:

requisito chiave resta il calo di fatturato:

il valore determinante scende dal 33 al 30 per cento;

la valutazione viene effettuata confrontando il 2020 e il 2019, in particolare si prenderà in considerazione il calo medio mensile;

i codici ATECO non rappresentano più un elemento rilevante per l’accesso, in questo modo si concede un via libera anche ai professionisti che hanno atteso a lungo di poter essere inclusi in questo meccanismo di aiuti; cresce il limite di ricavi e compensi entro il quale è possibile richiedere l’aiuto: passa da 5 a 10 milioni di euro;

si definisce una nuova modalità di calcolo dell’importo che, pure, per quanto riguarda il valore minimo e massimo dovrebbe rimanere lo stesso (da un minimo di 1.000 o 2.000 euro in base alla tipologia di soggetti fino a 150.000 euro). Le novità riguardano gli scaglioni di riferimento per determinare, in base alla perdita, la somma a cui si ha diritto;

cambia anche la modalità di utilizzo degli importi: accanto al pagamento diretto si aggiunge la possibilità di utilizzare le somma in compensazione tramite modello F24.

Di seguito le percentuali per il calcolo del contributo a fondo perduto in base ai ricavi e compensi. Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto Ricavi e compensi di imprese e professionisti

60 per cento della perdita fino a 100 mila euro
50 per cento della perdita tra 100 mila e 400 mila euro
40 per cento della perdita tra 400 mila euro e 1 milione di euro
30 per cento della perdita tra un milione e 5 milioni di euro
20 per cento della perdita tra 5 e 10 milioni di euro

Per fare domanda si attende in tempi stretti il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto dichiarato dal Premier Draghi nella conferenza stampa del 19 marzo 2021, ci saranno 60
giorni di tempo per fare richiesta tramite la piattaforma Sogei, ma i primi pagamenti dovrebbero partire già
dall’8 aprile 2021, per concludersi entro la fine del mese.

3) Decreto Sostegno: proroga CIG e blocco dei licenziamenti

Passando al fronte lavoro, particolari novità riguardano due misure chiave introdotte dall’inizio dell’emergenza:
una conferma della cassa integrazione per coronavirus, che con le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 risultava accessibile fino al 31 marzo 2021 e fino al 30 giugno solo per CIG in deroga e assegno ordinario. La durata si allunga rispettivamente fino al 30 giugno e fino al 31 dicembre 2021; il blocco dei licenziamenti, segue due tempi: fino al 30 giugno 2021 in maniera generalizzata;
dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 il divieto di procedere con i licenziamenti si lega alla fruizione della CIG Covid 19, in particolare CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA.

4) Bonus lavoratori stagionali nel Decreto Sostegni

Tra le misure riproposte dal Decreto Sostegni, ci sono anche i bonus per i lavoratori stagionali, dello spettacolo e degli stabilimenti termali.
Ecco i requisiti per poter accedere al bonus:
lavoratori dipendenti che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo che non siano titolari di pensione che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, con esclusione del contratto di lavoro intermittente che non percepiscano la Naspi.
Bonus lavoratori dipendenti del turismo 2021, i requisiti
Il decreto riconosce anche un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di questi requisiti:

titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Il bonus per i lavoratori stagionali sarà pari a 2.400 euro, non più tre mensilità di bonus da 1000 euro come previsto in principio.

Anche per i lavoratori sportivi il decreto prevede un sostegno, ma i introduce una novità sulle modalità per
determinare l’importo a cui si ha diritto che va dai 1.200 ai 3.600 euro:
indennità di 3600 euro in caso di compensi sopra i 10.000 euro;
indennità di 2.400 euro in caso di compensi tra 4.000 e 10.000 euro;
indennità di 1.200 euro in caso di compensi inferiori a 4.000 euro.

Come di consueto, gli importi vengono erogati dalla società Sport e Salute e non dall’INPS.

 

Appuntamento al prossimo articolo!

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