Emergenza Sanitaria Covid19: Licenziamenti E Modifiche
Cosa si intende per licenziamento e quali sono i motivi che possono giustificarlo?
Il licenziamento è l’atto con cui il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro.
Il licenziamento, per essere legittimo, deve essere supportato da una motivazione idonea a giustificarlo e, in particolare, può essere giustificato da:
• GIUSTA CAUSA
Comportamento del lavoratore che costituisca grave violazione ai propri obblighi contrattuali, tale da ledere in modo insanabile il necessario rapporto di fiducia tra le parti e che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro (c.c. 2119).
• GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
È rappresentato da comportamenti disciplinarmente rilevanti del dipendente ma non tali da comportare il licenziamento per giusta causa, e cioè senza preavviso.
• GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
È rappresentato da ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro dell’impresa.
Costituisce pertanto G.M.O. la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività e, anche solo, il venir meno delle mansioni cui era in precedenza assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo “ripescaggio”, ovvero la ricollocazione del medesimo in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il livello di inquadramento.
Cosa è cambiato a causa dell’emergenza sanitaria?
Con la sopravvenuta dell’emergenza sanitaria Covid19, il Governo, ha apportato delle modifiche alla normativa generale riguardante i licenziamenti.
Attraverso la pubblicazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd decreto “Cura Italia“) è intervenuto a modificare la disciplina riguardante i contratti di lavoro dipendente. In particolare, è stato introdotto un vero e proprio divieto di effettuare licenziamenti per ragioni economiche per un periodo di 60 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto ad eccezione dei dirigenti aziendali.
Con questo decreto il Governo ha fatto divieto ai datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Sostanzialmente, il Governo ha bloccato, per 60 giorni, la possibilità per le imprese di applicare:
- Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
- Licenziamenti collettivi.
Il licenziamento dei dirigenti sempre possibile
Un aspetto interessante può essere quello legato alla possibilità di licenziamento dei dirigenti. Infatti, l’art. 46 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 fa esplicito riferimento alla Legge n. 604/66 non applicabile al personale dirigenziale.
Questo significa che non vi è il divieto di licenziamento individuale per ragioni oggettive per i dirigenti aziendali. Questa categoria di lavoratori, quindi può essere licenziata a causa del Covid-19 anche nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento (per 60 giorni) valido per tutti gli altri lavoratori (quadri, impiegati ed operai).
Proroga divieto licenziamenti: cosa prevede il decreto rilancio?
L’articolo 80 del Decreto Rilancio ha innalzato a 5 mesi il termine entro cui sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi.
Il nuovo provvedimento emanato dal Governo dà, inoltre, possibilità ai datori di lavoro che abbiano proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 di poter revocare il recesso. La revoca è ammessa se, contestualmente, viene richiesto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In questo caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
L’articolo 93 del DL Rilancio prevede la proroga o il rinnovo dei contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 fno al 30 agosto 2020, anche trascorsi 36 mesi. Dunque i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio possono essere rinnovati o prorogati fino a fine agosto anche se hanno superato il termine previsto per legge.
Blocco dei licenziamenti: novità Decreto agosto
Con la proroga del Decreto Agosto i licenziamenti sono diventati “flessibili”, o meglio, hanno ottenuto una “doppia velocità”. Ciò significa che esistono alcune condizioni nelle quali non è possibile lasciare a casa i lavoratori, ma vi sono anche eccezioni per le quali si può optare per il licenziamento.
Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge numero 104 – pubblicato il 14 agosto 2020 in Gazzetta Ufficiale – è possibile effettuare un licenziamento di fronte a queste situazioni:
Cessazione definitiva dell’attività produttiva, che comporta però la messa in liquidazione della società stessa senza possibilità – nemmeno parziale – di proseguimento della produzione;
Concordanza di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il dipendente nei casi in cui si tratti di un contratto collettivo aziendale di incentivo all’esodo. Il dipendente, in questo caso, ha la libertà di decidere se accettare o meno la proposta del datore. Qualora la proposta incontri esito positivo da entrambe le parti, per il lavoratore si apre la possibilità di ottenere il beneficio Naspi (assegno di disoccupazione);
Se invece viene disposta la cessazione definitiva dell’azienda e non vi sia possibilità di svolgere un esercizio provvisorio, è possibile licenziare i dipendenti per fallimento dell’impresa stessa.
Qualora il lavoratore assume un comportamento che costituisce grave violazione ai propri obblighi contrattuali, il datore di lavoro può provvedere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Ci si chiede, fino a quando il divieto?
Dal Decreto Agosto, ribattezzato Decreto Rilancio 2, si apprende che lo stop ai licenziamenti è fino al 16 novembre, poiché prevede 18 settimane di ulteriore proroga cig a partire dal 13 luglio, ed è permesso solo per le aziende che possono usufruire di altre settimane di cassa covid. Le aziende che invece non possono più usare la cassa integrazione, perchè hanno usato tutta la settima di Cig, possono licenziare.
Ci sarà ancora una proroga? Cosa causerà la fine del blocco dei licenziamenti? Ma soprattutto, quando finirà questa emergenza?
Sono interrogativi che ci poniamo tutti, perché siamo convinti che è impensabile immaginare che il blocco dei licenziamenti possa durare in eterno, non possiamo credere che la cassa integrazione possa durare all’infinito, non possiamo immaginare un Paese, che giorno dopo giorno, mese dopo mese si avvii verso una forma di povertà irreversibile. Ed allora mi chiedo come mai questi banali interrogativi, queste misurabili contestazioni non trovino, finora, segnali coerenti da parte di chi attualmente è al governo del Paese?
Mi auguro che ogni lavoratore possa continuare a prestare il proprio lavoro e ogni datore di lavoro abbia la forza economica per sostenere i costi da lavoro dipendente e non solo.
Lasciate un vostro commento, intanto vi saluto e al prossimo articolo.
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