IL LOCKDOWN DELLA RISCOSSIONE

Sospensioni . . .  ecco come funziona

Erano 9 milioni le cartelle esattoriali in arrivo in tutta Italia. In un momento come questo, con le difficoltà portate dalla pandemia e dalle nuove restrizioni, con le settimane e mesi a venire avvolti da grande incertezza, l’arrivo delle cartelle esattoriali avrebbe aggiunto ulteriore preoccupazione. Il fortissimo calo dei fatturati e la conseguente crisi di liquidità hanno messo a dura prova l’intero tessuto economico esponendo le imprese a rischi. Alla luce di tutto questo il Governo ha tenuto conto delle sollecitazioni per una nuova proroga dall’azione di riscossione nella convinzione che il tema oggi sia quello di mettere le imprese nella condizione di riuscire a pagare il giusto in tempi e modalità sostenibili.

Fino al 31 dicembre sospesi notifiche e pagamenti …………….

Il Decreto Cura Italia aveva fissato al 15 ottobre il termine di sospensione dell’attività degli agenti di riscossione. Ma, visto il protrarsi della situazione emergenziale, il Governo ha ben pensato di emanare un nuovo decreto, DL N.129 del 20 ottobre 2020, che ha disposto la proroga della sospensione dell’attività di riscossione fino al 31 dicembre 2020.

………………….. fanno eccezione rottamazione ter e saldo e stralcio

Fino a tale data sono sospesi i termini di notifica e di pagamento relativo ai principali atti della riscossione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, con l’unica eccezione delle rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, il cui termine di pagamento rimane fissato al 10 dicembre 2020, come previsto dal dl n.34/2020 decreto rilancio. Il blocco delle notifiche si estenderà anche a quelle da effettuarsi tramite posta elettronica certificata. Nemmeno attraverso il canale telematico l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà notificare avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi, ai contribuenti.

Decreto legge n.129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.260 del 20 ottobre 2020: << Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale>>

Fino a quella data, restano sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro di pensioni e trattamenti assimilati.

CHIARIAMO

Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

Stop a notifiche e pignoramenti

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte al alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Dal 1° gennaio 2020 riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della riscossione fino alla copertura del debito).

Decadenza a 10  rate

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione agevolata delle risorse Ue), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

Pagamenti senza verifiche

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 58 mila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

Rottamazione e saldo e stralcio

Resta confermato il termine del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamenti delle rate scadute nel 20419, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

COSA CONSIGLIA L’AGENZIA DELLE ENTRATE?

L’Agenzia delle Entrate in merito a tali disposizioni del Governo interviene consigliando ai contribuenti di evitare l’accumulo degli importi entro la data di scadenza, almeno per quanto riguarda le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione e di attivarsi fin da subito con una richiesta di rateizzazione delle somme dovute. L’operatività di Agenzia delle entrate – Riscossione proseguirà infatti anche durante il periodo di sospensione, nel quale verranno trattate ed istruite le istanze di rateizzazione presentate e forniti i previsti riscontri.

E NOI PROFESSIONISTI?

Noi professionisti, ci affianchiamo a quanto detto dall’Agenzia delle Entrate, pertanto a noi tutti che ci ritroviamo coinvolti in questa “crisi epidemiologica” consigliamo di non lasciare indietro, qualora possibile, un numero ingente di cartelle da pagare in quanto è vero che da un lato il Governo ha deciso di aiutarci ma è altrettanto vero che le scadenze di questi debiti sono state al momento soltanto bloccate ma non annullate!

 

Scritto da Carmen Di Prisco e Francesca Tufano il 17/11/2020

 

 

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